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    Obbligo di pagamento tracciato per le spese di trasferta e di rappresentanza

Aggiornamenti

Obbligo di pagamento tracciato per le spese di trasferta e di rappresentanza

Con l’entrata in vigore della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), a decorrere dall’1.1.2025, sono divenuti pienamente operativi i nuovi obblighi di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza (Fonte: Eutekne, Euroconference).

  1. SPESE DI TRASFERTA DI DIPENDENTI, LAVORATORI AUTONOMI ED IMPRENDITORI

 1.1 Spese di trasferta di dipendenti e lavoratori autonomi

L’art. 1, comma 81, della Legge di Bilancio 2025, introduce l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili delle spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) in occasione di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale della sede di lavoro (quelle sostenute all’interno del comune, concorrono a formare il reddito, ad esclusione delle spese di trasporto comprovate da idonea documentazione).

Solamente se tali spese sono pagate con mezzi tracciabili, allora:

  • non concorrono a formare reddito per il lavoratore dipendente;
  • sono deducili per il datore di lavoro.

È pertanto necessario conservare e consegnare copia del pagamento tracciato, come ad esempio, lo scontrino del POS.

Gli obblighi di tracciabilità interessano le spese sostenute:

  • per trasferte dei dipendenti;
  • a beneficio dei lavoratori autonomi (es. spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società).
 

NEWS: Il DL 84/2025 ha rivisto la normativa, specificando che l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea vale solamente per le spese sostenute nel territorio dello Stato Italiano, e non alle spese sostenute all’estero. Di conseguenza, il pagamento anticipato effettuato dall'Italia di alberghi o taxi esteri deve essere tracciato, mentre il pagamento effettuato all'estero, per un viaggio con partenza dall'Italia, può non essere tracciato. La modifica del DL 84/2025, per i soggetti con esercizio solare, è applicabile:

  • Dal 18.06.2025 per la non imponibilità in capo ai dipendenti;
  • Con effetto retroattivo, e dunque a partire dall'1.1.2025, per la deducibilità delle spese per l’impresa, con conseguente effetto migliorativo.

1.2 Spese di trasferta degli imprenditori

Non è chiaro se i nuovi obblighi di tracciabilità riguardino anche le spese di trasferta (vitto e alloggio, viaggio e trasporto effettuati con taxi o noleggio con conducente) sostenute direttamente dall’imprenditore. Su tale aspetto si attende un intervento del legislatore.

 

NEWS: Il DL 84/2025 ha esteso l’obbligo di tracciabilità, con esclusione di quelle pagate all’estero, anche alle spese sostenute da imprenditori individuali, soci di società di persone e amministratori di società di capitali. In questo caso però, trattandosi di una disposizione peggiorativa, non ha effetto retroattivo, ma si applica solo alle spese sostenute dal 18.06.2025.

  1. SPESE DI TRASFERTA DEI PROFESSIONISTI

L’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili è previsto anche per le spese sostenute dai professionisti in relazione a:

  • spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC), addebitate analiticamente al committente;
  • i rimborsi analitici delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti oppure corrisposti ad altri lavoratori autonomi.

Per maggiori informazioni, si veda l’articolo Professionisti: il riaddebito delle spese al cliente.

  1. SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OMAGGI

A partire dall’1.1.2025, ai sensi dell’art. 108 comma 2, ultimo periodo, del TUIR (inserito dall’art. 1, comma 81, lett. d) della Legge di Bilancio 2025), le spese di rappresentanza e le spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50.00 euro, sono deducibili dal reddito d’impresa se il pagamento di tali spese viene effettuato con mezzi tracciabili.

   4. SPESE ESCUSE DALL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ

Sono escluse dai nuovi obblighi di tracciabilità:

  • le spese di pubblicità;
  • le spese di sponsorizzazione;
  • omaggi ai dipendenti;
  • spese di rappresentanza e per omaggi sostenuti da artisti e professionisti.
  1. INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI TRACCIABILI

Affinché le spese ed i relativi rimborsi continuino ad essere, da un lato deducibili per l’impresa e l’esercente arti e professioni e, dall’altro, non imponibili in capo al dipendente, i pagamenti devono essere effettuati tramite mezzi tracciabili, ovvero:

  • versamento bancario o postale;
  • carte di credito, di debito e prepagate;
  • assegni bancari e circolari;
  • app di pagamento come Satispay, Paypal, Apple Pay, ecc..