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    Obbligo di pagamento tracciato per le spese di trasferta e di rappresentanza

Aggiornamenti

Obbligo di pagamento tracciato per le spese di trasferta e di rappresentanza

Con l’entrata in vigore della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), a decorrere dall’1.1.205, sono divenuti pienamente operativi i nuovi obblighi di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza (fonte: Eutekne, Euroconference)

  1. SPESE DI TRASFERTA DI DIPENDENTI, LAVORATORI AUTONOMI ED IMPRENDITORI

 1.1 Spese di trasferta di dipendenti e lavoratori autonomi

L’art. 1, comma 81, della Legge di Bilancio 2025, introduce l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili delle spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) in occasione di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale della sede di lavoro (quelle sostenute all’interno del comune, concorrono a formare il reddito, ad esclusione delle spese di trasporto comprovate da idonea documentazione).

Solamente se tali spese sono pagate con mezzi tracciabili, allora:

  • non concorrono a formare reddito per il lavoratore dipendente;
  • sono deducili per il datore di lavoro.

È pertanto necessario conservare e consegnare copia del pagamento tracciato, come ad esempio, lo scontrino del POS.

Gli obblighi di tracciabilità interessano le spese sostenute:

  • per trasferte dei dipendenti;
  • a beneficio dei lavoratori autonomi (es. spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società).

1.2 Spese di trasferta degli imprenditori

Non è chiaro se i nuovi obblighi di tracciabilità riguardino anche le spese di trasferta (vitto e alloggio, viaggio e trasporto effettuati con taxi o noleggio con conducente) sostenute direttamente dall’imprenditore. Su tale aspetto si attende un intervento del legislatore.

  1. SPESE DI TRASFERTA DEI PROFESSIONISTI

L’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili è previsto anche per le spese sostenute dai professionisti in relazione a:

  • spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC), addebitate analiticamente al committente;
  • i rimborsi analitici delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti oppure corrisposti ad altri lavoratori autonomi.

Per maggiori informazioni, si veda l’articolo Professionisti: il riaddebito delle spese al cliente.

  1. SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OMAGGI

A partire dall’1.1.2025, ai sensi dell’art. 108 comma 2, ultimo periodo, del TUIR (inserito dall’art. 1, comma 81, lett. d) della Legge di Bilancio 2025), le spese di rappresentanza e le spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50.00 euro, sono deducibili dal reddito d’impresa se il pagamento di tali spese viene effettuato con mezzi tracciabili.

   4. SPESE ESCUSE DALL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ

Sono escluse dai nuovi obblighi di tracciabilità:

  • le spese di pubblicità;
  • le spese di sponsorizzazione;
  • omaggi ai dipendenti;
  • spese di rappresentanza e per omaggi sostenuti da artisti e professionisti.
  1. INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI TRACCIABILI

Affinché le spese ed i relativi rimborsi continuino ad essere, da un lato deducibili per l’impresa e l’esercente arti e professioni e, dall’altro, non imponibili in capo al dipendente, i pagamenti devono essere effettuati tramite mezzi tracciabili, ovvero:

  • versamento bancario o postale;
  • carte di credito, di debito e prepagate;
  • assegni bancari e circolari;
  • app di pagamento come Satispay, Paypal, Apple Pay, ecc..