

Aggiornamenti
Obbligo di pagamento tracciato per le spese di trasferta e di rappresentanza
Con l’entrata in vigore della L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), a decorrere dall’1.1.205, sono divenuti pienamente operativi i nuovi obblighi di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza (fonte: Eutekne, Euroconference)
- SPESE DI TRASFERTA DI DIPENDENTI, LAVORATORI AUTONOMI ED IMPRENDITORI
1.1 Spese di trasferta di dipendenti e lavoratori autonomi
L’art. 1, comma 81, della Legge di Bilancio 2025, introduce l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili delle spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) in occasione di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale della sede di lavoro (quelle sostenute all’interno del comune, concorrono a formare il reddito, ad esclusione delle spese di trasporto comprovate da idonea documentazione).
Solamente se tali spese sono pagate con mezzi tracciabili, allora:
- non concorrono a formare reddito per il lavoratore dipendente;
- sono deducili per il datore di lavoro.
È pertanto necessario conservare e consegnare copia del pagamento tracciato, come ad esempio, lo scontrino del POS.
Gli obblighi di tracciabilità interessano le spese sostenute:
- per trasferte dei dipendenti;
- a beneficio dei lavoratori autonomi (es. spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società).
1.2 Spese di trasferta degli imprenditori
Non è chiaro se i nuovi obblighi di tracciabilità riguardino anche le spese di trasferta (vitto e alloggio, viaggio e trasporto effettuati con taxi o noleggio con conducente) sostenute direttamente dall’imprenditore. Su tale aspetto si attende un intervento del legislatore.
- SPESE DI TRASFERTA DEI PROFESSIONISTI
L’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili è previsto anche per le spese sostenute dai professionisti in relazione a:
- spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC), addebitate analiticamente al committente;
- i rimborsi analitici delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti oppure corrisposti ad altri lavoratori autonomi.
Per maggiori informazioni, si veda l’articolo “Professionisti: il riaddebito delle spese al cliente”.
- SPESE DI RAPPRESENTANZA ED OMAGGI
A partire dall’1.1.2025, ai sensi dell’art. 108 comma 2, ultimo periodo, del TUIR (inserito dall’art. 1, comma 81, lett. d) della Legge di Bilancio 2025), le spese di rappresentanza e le spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50.00 euro, sono deducibili dal reddito d’impresa se il pagamento di tali spese viene effettuato con mezzi tracciabili.
4. SPESE ESCUSE DALL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ
Sono escluse dai nuovi obblighi di tracciabilità:
- le spese di pubblicità;
- le spese di sponsorizzazione;
- omaggi ai dipendenti;
- spese di rappresentanza e per omaggi sostenuti da artisti e professionisti.
- INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI TRACCIABILI
Affinché le spese ed i relativi rimborsi continuino ad essere, da un lato deducibili per l’impresa e l’esercente arti e professioni e, dall’altro, non imponibili in capo al dipendente, i pagamenti devono essere effettuati tramite mezzi tracciabili, ovvero:
- versamento bancario o postale;
- carte di credito, di debito e prepagate;
- assegni bancari e circolari;
- app di pagamento come Satispay, Paypal, Apple Pay, ecc..